Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il Capo provvisorio dello Stato Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo
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Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.
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della presente legge.
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Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale
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Fino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 18 e 19 della presente legge
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regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.
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Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle
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Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto
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Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti,le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste degli
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previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del